testo in vigore dal: 1-4-1997
                 al: 17-5-1997
        La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato;
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                  PROMULGA
    la seguente legge:
                                   Art. 1.
        1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data
    di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
    legislativi  volti  a  conferire  alle regioni e agli enti locali, ai
    sensi degli articoli 5, 118 e  128  della  Costituzione,  funzioni  e
    compiti  amministrativi  nel  rispetto  dei  principi  e  dei criteri
    direttivi contenuti nella presente  legge.  Ai  fini  della  presente
    legge,   per   Êconferimento¾  si  intende  trasferimento,  delega  o
    attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali"  si  intendono
    le province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali.
        2.   Sono   conferite   alle   regioni   e   agli   enti  locali,
    nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di  cui  all'articolo
    4,  comma  3,  lettera  a),  della  presente  legge,  anche  ai sensi
    dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le  funzioni
    e  i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla
    promozione dello sviluppo delle rispettive comunita',  nonche'  tutte
    le  funzioni  e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi
    territori in atto esercitati da qualunque  organo  o  amministrazione
    dello  Stato,  centrali  o  periferici,  ovvero  tramite enti o altri
    soggetti pubblici.
        3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i
    compiti riconducibili alle seguenti materie:
        a)  affari  esteri  e  commercio  estero,  nonche'   cooperazione
    internazionale   e   attivita'  promozionale  all'estero  di  rilievo
    nazionale;
        b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e  materiale
    strategico;
        c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
        d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
        e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
        f)   cittadinanza,  immigrazione,  rifugiati  e  asilo  politico,
    estradizione;
        g)  consultazioni  elettorali,  elettorato  attivo   e   passivo,
    propaganda  elettorale,  consultazioni  referendarie  escluse  quelle
    regionali;
        h)  moneta,  sistema  valutario  e  perequazione  delle   risorse
    finanziarie;
        i)   dogane,   protezione  dei  confini  nazionali  e  profilassi
    internazionale;
        l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
        m) amministrazione della giustizia;
        n) poste e telecomunicazioni;
        o)  previdenza  sociale,  eccedenze  di  personale  temporanee  e
    strutturali;
        p) ricerca scientifica;
        q)  istruzione  universitaria,  ordinamenti scolastici, programmi
    scolastici,  organizzazione  generale  dell'istruzione  scolastica  e
    stato giuridico del personale.
        r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
        4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
        a) i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti con legge
    statale ad apposite autorita' indipendenti;
        b)   i  compiti  strettamente  preordinati  alla  programmazione,
    progettazione,   esecuzione   e   manutenzione   di    grandi    reti
    infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
        c)  i  compiti  di  rilievo  nazionale  del sistema di protezione
    civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e  della
    salute,  per  gli  indirizzi,  le  funzioni e i programmi nel settore
    dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il  trasporto  e  la
    distribuzione  di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini
    della  individuazione  dei  compiti  di   rilievo   nazionale,   sono
    predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
    tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
    in  mancanza  dell'intesa,  il  Consiglio   dei   ministri   delibera
    motivatamente  in  via  definitiva  su  proposta  del  Presidente del
    Consiglio dei ministri;
        d)  i  compiti  esercitati  localmente  in  regime  di  autonomia
    funzionale  dalle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
    agricoltura e dalle universita' degli studi;
        e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti
    preordinati ad assicurare  l'esecuzione  a  livello  nazionale  degli
    obblighi    derivanti   dal   Trattato sull'Unione  europea  e  dagli
    accordi internazionali.
        5. Resta ferma la disciplina concernente  il  sistema  statistico
    nazionale,  anche  ai  fini del rispetto degli obblighi derivanti dal
    Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
        6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione  dei
    sistemi  produttivi  e  la  promozione  della  ricerca applicata sono
    interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le  province,  i
    comuni   e   gli  altri  enti  locali  assicurano  nell'ambito  delle
    rispettive competenze, nel  rispetto  delle  esigenze  della  salute,
    della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.