testo in vigore dal: 8-8-2009
                                  Art. 380.
                      Arresto obbligatorio in flagranza
      1.  Gli  ufficiali  e  gli  agenti di polizia giudiziaria procedono
    all'arresto  di  chiunque  e'  colto  in  flagranza di un delitto non
    colposo,  consumato  o  tentato,  per il quale la legge stabilisce la
    pena  dell'ergastolo  o  della  reclusione non inferiore nel minimo a
    cinque anni e nel massimo a venti anni.
      2.  Anche  fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli
    agenti  di  polizia  giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e'
    colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati
    o tentati:
        a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo
    I  del  libro  II  del codice penale per i quali e' stabilita la pena
    della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo
    a dieci anni;
        b)  delitto  di  devastazione e saccheggio previsto dall'articolo
    419 del codice penale;
        c)  delitti  contro l'incolumita' pubblica previsti nel titolo VI
    del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della
    reclusione  non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci
    anni;
        d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall'articolo 600,
    delitto  di  prostituzione  minorile  previsto dall'articolo 600-bis,
    primo  comma,  delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo
    600-ter,  commi  primo  e  secondo,  anche  se  relativo al materiale
    pornografico   di   cui   all'articolo  600-quater.1,  e  delitto  di
    iniziative  turistiche  volte  allo  sfruttamento della prostituzione
    minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;
        d-bis)   delitto  di  violenza  sessuale  previsto  dall'articolo
    609-bis,  escluso  il  caso  previsto  dal  terzo comma, e delitto di
    violenza  sessuale  di  gruppo  previsto dall'articolo 609-octies del
    codice penale.
        ((e)  delitto  di  furto quando ricorre la circostanza aggravante
    prevista  dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna
    delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma,
    numeri  2),  prima  ipotesi,  3)  e  5), del codice penale, salvo che
    ricorra,  in  questi  ultimi  casi,  la circostanza attenuante di cui
    all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale)). (50)
      e-bis)  delitti  di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice
    penale,   salvo   che   ricorra  la  circostanza  attenuante  di  cui
    all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale.
        f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale
    e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
        g)  delitti  di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato,
    messa  in  vendita,  cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o
    aperto  al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e
    di  esplosivi,  di  armi  clandestine  nonche' di piu' armi comuni da
    sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3 della legge 18
    aprile 1975 n. 110;
        h)  delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti
    a  norma  dell' articolo 73 del testo unico approvato con decreto del
    Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra
    la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
        i)  delitti  commessi  per finalita' di terrorismo o di eversione
    dell'ordine  costituzionale  per  i quali la legge stabilisce la pena
    della  reclusione  non  inferiore  nel  minimo  a  quattro anni o nel
    massimo a dieci anni;
        l)    delitti    di   promozione,   costituzione,   direzione   e
    organizzazione  delle  associazioni  segrete previste dall'articolo 1
    della  legge  25  gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere
    militare  previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561,
    delle  associazioni,  dei  movimenti  o  dei  gruppi  previsti  dagli
    articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645;
        l-bis)   delitti   di  partecipazione,  promozione,  direzione  e
    organizzazione   della   associazione   di   tipo   mafioso  prevista
    dall'articolo 416-bis del codice penale;
        m)    delitti    di   promozione,   direzione,   costituzione   e
    organizzazione    della    associazione   per   delinquere   prevista
    dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione e'
    diretta  alla  commissione  di  piu'  delitti fra quelli previsti dal
    comma 1 o dalle lettere a) , b) , c) , d) , f) , g) , i) del presente
    comma.
      3.  Se  si  tratta  di delitto perseguibile a querela, l'arresto in
    flagranza  e'  eseguito  se  la  querela  viene  proposta,  anche con
    dichiarazione  resa  oralmente  all'ufficiale o all'agente di polizia
    giudiziaria  presente  nel  luogo.  Se  l'avente  diritto dichiara di
    rimettere   la   querela,  l'arrestato  e'  posto  immediatamente  in
    liberta'.
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    AGGIORNAMENTO (50)
      La  Corte  costituzionale con la sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 54
    (G.U. 24/2/1993, n. 9) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale
    della  lettera  e)  del  secondo  comma del presente art. 380 " nella
    parte  in  cui  prevede  l'arresto  obbligatorio  in flagranza per il
    delitto  di  furto  aggravato  ai  sensi  dell'art. 625, primo comma,
    numero  2,  prima  ipotesi,  nel  caso  in cui ricorra la circostanza
    attenuante prevista dall'art. 62, numero 4 dello stesso codice".
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