testo in vigore dal: 8-8-2009
Art. 380.
Arresto obbligatorio in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto non
colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la
pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a
cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e'
colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati
o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo
I del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo
a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo
419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel titolo VI
del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci
anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall'articolo 600,
delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis,
primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo
600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo
609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di
violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del
codice penale.
((e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante
prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna
delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma,
numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che
ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui
all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale)). (50)
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice
penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui
all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale.
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale
e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato,
messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o
aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e
di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da
sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3 della legge 18
aprile 1975 n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti
a norma dell' articolo 73 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra
la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel
massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1
della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere
militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561,
delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli
articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e
organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista
dall'articolo 416-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione e'
diretta alla commissione di piu' delitti fra quelli previsti dal
comma 1 o dalle lettere a) , b) , c) , d) , f) , g) , i) del presente
comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in
flagranza e' eseguito se la querela viene proposta, anche con
dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia
giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di
rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in
liberta'.
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AGGIORNAMENTO (50)
La Corte costituzionale con la sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 54
(G.U. 24/2/1993, n. 9) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale
della lettera e) del secondo comma del presente art. 380 " nella
parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il
delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma,
numero 2, prima ipotesi, nel caso in cui ricorra la circostanza
attenuante prevista dall'art. 62, numero 4 dello stesso codice".