testo in vigore dal: 1-1-1999
                                  Art. 185.
    
                    RESTITUZIONI E RISARCIMENTO DEL DANNO
    
    
    Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.
    
    Ogni  reato,  che  abbia  cagionato  un  danno  patrimoniale  o  non
    patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che,
    a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui.
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