testo in vigore dal: 1-1-1999
Art. 185.
RESTITUZIONI E RISARCIMENTO DEL DANNO
Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non
patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che,
a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui.
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