testo in vigore dal: 1-1-2006
Art. 615.
FORMA DELL'OPPOSIZIONE
Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad
esecuzione forzata e questa non e` ancora iniziata, si puo` proporre
opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente
per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27. (( Il
giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte
l'efficacia esecutiva del titolo. ))
Quando e` iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma
precedente e quella che riguarda la pignorabilita` dei beni si
propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi
fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a
se` e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del
decreto.