testo in vigore dal: 1-1-2006
                                  Art. 615.
    
                           FORMA DELL'OPPOSIZIONE
    
    
    Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad
    esecuzione forzata e questa non e` ancora iniziata, si puo` proporre
    opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente
    per  materia  o  valore  e per territorio a norma dell'art. 27. (( Il
    giudice,  concorrendo  gravi  motivi,  sospende  su  istanza di parte
    l'efficacia esecutiva del titolo. ))
    
    Quando e` iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma
    precedente e quella che riguarda la pignorabilita` dei beni si
    propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi
    fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a
    se` e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del
    decreto.
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