testo in vigore dal: 1-1-1999
                                  Art. 710.
    
    
       MODIFICABILITA` DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA SEPARAZIONE DEI
                                   CONIUGI
    
    
    Le  parti possono sempre chiedere,  con le forme del procedimento in
    camera di consiglio,  la modificazione dei provvedimenti riguardanti
    i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
    
    Il tribunale,  sentite le parti,  provvede alla eventuale ammissione
    di mezzi istruttori e puo` delegare per l'assunzione  uno  dei  suoi
    componenti.
    
    Ove  il  procedimento  non possa essere immediatamente definito,  il
    tribunale   puo`   adottare   provvedimenti   provvisori   e    puo`
    ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.
    
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    Articolo sostituito dall'articolo unico L. 29 luglio 1988, n. 331.
    
    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 416 del 9 novembre 1992, ha
    dichiarato  l'illegittimita` del presente articolo,  come sostituito
    dall'art.  1,  L.  29 luglio 1988,  n.  331,  nella parte in cui non
    prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei
    provvedimenti riguardanti la prole.  Con sentenza 15 giugno 1996, n.
    214,  la Corte ha reso obbligatorio l'intervento del P.M.  anche nei
    giudizi tra genitori naturali che comportino "provvedimenti relativi
    ai figli".
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