testo in vigore dal: 1-1-1999
Art. 710.
MODIFICABILITA` DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA SEPARAZIONE DEI
CONIUGI
Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in
camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti
i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione
di mezzi istruttori e puo` delegare per l'assunzione uno dei suoi
componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il
tribunale puo` adottare provvedimenti provvisori e puo`
ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.
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Articolo sostituito dall'articolo unico L. 29 luglio 1988, n. 331.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 416 del 9 novembre 1992, ha
dichiarato l'illegittimita` del presente articolo, come sostituito
dall'art. 1, L. 29 luglio 1988, n. 331, nella parte in cui non
prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei
provvedimenti riguardanti la prole. Con sentenza 15 giugno 1996, n.
214, la Corte ha reso obbligatorio l'intervento del P.M. anche nei
giudizi tra genitori naturali che comportino "provvedimenti relativi
ai figli".