testo in vigore dal: 9-12-2000
                 al: 8-9-2003
        La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
    approvato;
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                  Promulga
    la seguente legge:
    
                                   Art. 1
          Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione
    
      1.  La  presente legge dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
    della   legge   15  marzo  1997,  n.  59,  la  delegificazione  e  la
    semplificazione  dei  procedimenti amministrativi e degli adempimenti
    elencati  nell'allegato  A  ovvero la soppressione di quelli elencati
    nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.
      2.  Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di
    cui  all'allegato  A  annesso  alla  presente  legge  si provvede con
    regolamenti  emanati  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
    23  agosto  1988,  n.  400,  nel  rispetto  dei  principi,  criteri e
    procedure  di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
    successive modificazioni.
      3.  Le  disposizioni  di  cui  all'allegato B annesso alla presente
    legge  sono  abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima,
    limitatamente   alla  parte  che  disciplina  gli  adempimenti  ed  i
    procedimenti  ivi  indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli
    stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
      4.  Alla  legge  15  marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
       "2.  Nelle  materie  di  cui  all'articolo 117, primo comma, della
       Costituzione,    i    regolamenti   di   delegificazione   trovano
       applicazione  solo  fino  a  quando  la  regione  non  provveda  a
       disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto
       previsto   dall'articolo  2,  comma  2,  della  presente  legge  e
       dall'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
       enti  locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
       267";
    b) all'articolo  20,  comma  7, dopo le parole: "Le regioni a statuto
       ordinario  regolano  le  materie  disciplinate dai commi da 1 a 6"
       sono   inserite   le   seguenti:   "e   dalle   leggi  annuali  di
       semplificazione";
    c) all'articolo   20-bis,  comma  1,  lettera  a),  dopo  la  parola:
       "eliminare" sono inserite le seguenti: "o modificare";
    d) all'articolo 21, comma 13, il secondo periodo e' soppresso;
    e) nell'allegato  1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3,
       4,  5,  9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88,
       93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;
    f) al  numero  18  dell'allegato  1, dopo le parole: "Procedimento di
       espropriazione  per  causa  di pubblica utilita'" sono aggiunte le
       seguenti: "e altre procedure connesse";
    g) il numero 94 dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente:
       "94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione dal
       registro delle imprese:
       legge 29 dicembre 1993, n. 580;
       decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581";
    h) il  titolo  del  numero  97  dell'allegato  1  e'  sostituito  dal
       seguente: "Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti
       previsti  per  l'esercizio  delle  attivita'  di installazione, di
       ampliamento e di trasformazione degli impianti";
    i) il  titolo  del  numero  98  dell'allegato  1  e'  sostituito  dal
       seguente: "Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti
       previsti per l'esercizio delle attivita' di autoriparazione";
    l) dopo il numero 98 dell'allegato 1 e' inserito il seguente:
       "98-bis.  Procedimento  per la verifica del possesso dei requisiti
       previsti per l'esercizio delle attivita' di pulizia:
       legge 25 gennaio 1994, n. 82;
       decreto    del    Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
       dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274";
    m) al  numero  105 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimenti per
       il   rilascio   delle  concessioni  edilizie",  sono  aggiunte  le
       seguenti:  "e  di  altri  atti  di  assenso  concernenti attivita'
       edilizie".
      5.  All'articolo  39,  comma  22,  primo  periodo,  della  legge 27
    dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni, le parole: ", per
    non piu' di un triennio," sono soppresse.
      6.  Alla  legge  8  marzo  1999,  n. 50, sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) all'articolo  3,  comma  1,  al  primo  periodo  sono soppresse le
       parole: "non immediatamente" e al terzo periodo, le parole:
       "possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita"
       sono  sostituite dalle seguenti: "sono collocati obbligatoriamente
       fuori  ruolo  o  in  aspettativa  retribuita, anche in deroga alle
       norme  e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi
       inclusi  quelli  del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del
       decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";
    b) il comma 3 dell'articolo 3 e' abrogato;
    c) all'articolo  7,  comma  1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le
       seguenti  parole: "e nelle norme che dispongono la delegificazione
       della  materia  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
       agosto 1988, n. 400";
    d) all'articolo  7,  comma  1,  dopo  la  lettera  f)  e' aggiunta la
       seguente:
       "f-bis)  da  ogni  altra disposizione che preveda la redazione dei
       testi unici";
    e) all'articolo 7, comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente:
       "Al  riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31
       dicembre  2002  mediante  l'emanazione  di testi unici riguardanti
       materie  e  settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e
       con  le  opportune  evidenziazioni,  le disposizioni legislative e
       regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base
       a   quanto   disposto  dalle  leggi  di  semplificazione  annuali,
       comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in
       un  regolamento  che  il Governo emana ai sensi dell'articolo 14 e
       dell'articolo  17,  comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400,
       attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:";
    f) all'articolo 7, comma 2, la lettera g) e' abrogata;
    g) l'articolo 8 e' abrogato;
    h) all'articolo   9,  comma  1,  le  parole:  "e  di  riordino"  sono
       soppresse;
    i) all'allegato  1  sono soppresse le previsioni di delegificazione e
       semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti
       numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51),
       52), 54);
    l) il numero 30) dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente:
       "30)  procedimento  relativo  alla iscrizione e alla cancellazione
       dal  registro  dei  revisori  contabili,  nonche' all'attivita' di
       vigilanza  del  Ministro  della  giustizia ed alla sospensione dei
       revisori dall'esercizio dell'attivita' di controllo dei conti:
       decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
       legge 13 maggio 1997, n. 132;
       legge 8 luglio 1998, n. 222".
    m) al  numero  43)  dell'allegato  1  le  parole:  "in  nome  e" sono
       soppresse;
    n) all'allegato 2 e' soppresso il numero 5);
    o) dopo il numero 7) dell'allegato 3 sono inseriti i seguenti:
       "7-bis)  Istruzione  non  universitaria,  ivi  comprese  le scuole
       italiane  all'estero,  l'istruzione e formazione tecnica superiore
       (IFTS) e l'integrazione dei sistemi formativi.
       7-ter) Debito pubblico.
       7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture".
      7.  All'articolo  2,  comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
    come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998,
    n.  191,  alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: "tra
    soggetti privati e pubbliche amministrazioni".
      8.  Entro  il  31  marzo  2001,  il Governo e' delegato, sentito il
    parere  delle  competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza
    unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
    1997,  n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme,
    diverse  da  quelle  del  codice civile e delle leggi sui rapporti di
    lavoro  subordinato  nell'impresa,  che regolano i rapporti di lavoro
    dei   dipendenti   di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  del  decreto
    legislativo   3   febbraio  1993,  n.  29,  secondo  quanto  disposto
    dall'articolo  7  della  legge  8  marzo  1999,  n. 50, apportando le
    modifiche  necessarie  per  il  migliore  coordinamento delle diverse
    disposizioni e indicando, in particolare:
    a) le  disposizioni  abrogate  a  seguito  della  sottoscrizione  dei
       contratti   collettivi   del   quadriennio   1994-1997,  ai  sensi
       dell'articolo  72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e
       successive modificazioni;
    b) le  norme  generali  e  speciali  del  pubblico  impiego che hanno
       cessato  di produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del citato
       decreto  legislativo  n.  29 del 1993, e successive modificazioni,
       dal   momento   della   sottoscrizione,   per  ciascun  ambito  di
       riferimento,   del   secondo  contratto  collettivo  previsto  dal
       medesimo decreto.