testo in vigore dal: 1-1-1999
                 al: 25-12-2000
                                   Art. 1.
    
      1.  Alla  pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari
    per  mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di
    assegni  bancari, nonche' delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento
    fatte  in  conformita'  della legge cambiaria, provvedono soltanto le
    Camere di commercio, industria e agricoltura.
      2.  La  pubblicazione  e'  quindicinale  e  deve  apparire entro il
    ventesimo   giorno   successivo  alla  quindicina  cui  si  riferisce
    comprendendo tutti i protesti levati e le dichiarazioni di rifiuto di
    pagamento  sottoposte a registrazione nella rispettiva circoscrizione
    camerale. (1)
      3.  Chiunque  intende pubblicare notizia dei protesti cambiari deve
    fare  riferimento alla pubblicazione ufficiale di cui al primo comma,
    indicando gli estremi di tale pubblicazione. (2)
      4.  Chiunque  contravviene  alla  disposizione di cui al precedente
    comma e' punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire
    500.000. (2) (3)
    
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      (1)  L'art.  3-bis,  D.L.  18 settembre 1995, n. 381 ha abrogato il
    comma  2  dell'art.  1  e  l'art. 2 della presente legge, a decorrere
    dalla  data  di entrata in vigore del regolamento da emanarsi a norma
    dello stesso art. 3-bis.
      (2)  L'originario  terzo  comma  e'  stato sostituito dagli attuali
    terzo  e quarto comma per effetto dell'articolo unico, L. 29 dicembre
    1956, n. 1559.
      (3)  La  sanzione  originaria  dell'ammenda e' stata sostituita, da
    ultimo,  con  la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre
    1981, n. 689.
      L'importo  della  sanzione  e'  stato  cosi' elevato dall'art. 114,
    primo  comma,  in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa
    legge.