testo in vigore dal: 1-1-1999
al: 25-12-2000
Art. 1.
1. Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari
per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di
assegni bancari, nonche' delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento
fatte in conformita' della legge cambiaria, provvedono soltanto le
Camere di commercio, industria e agricoltura.
2. La pubblicazione e' quindicinale e deve apparire entro il
ventesimo giorno successivo alla quindicina cui si riferisce
comprendendo tutti i protesti levati e le dichiarazioni di rifiuto di
pagamento sottoposte a registrazione nella rispettiva circoscrizione
camerale. (1)
3. Chiunque intende pubblicare notizia dei protesti cambiari deve
fare riferimento alla pubblicazione ufficiale di cui al primo comma,
indicando gli estremi di tale pubblicazione. (2)
4. Chiunque contravviene alla disposizione di cui al precedente
comma e' punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire
500.000. (2) (3)
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(1) L'art. 3-bis, D.L. 18 settembre 1995, n. 381 ha abrogato il
comma 2 dell'art. 1 e l'art. 2 della presente legge, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi a norma
dello stesso art. 3-bis.
(2) L'originario terzo comma e' stato sostituito dagli attuali
terzo e quarto comma per effetto dell'articolo unico, L. 29 dicembre
1956, n. 1559.
(3) La sanzione originaria dell'ammenda e' stata sostituita, da
ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre
1981, n. 689.
L'importo della sanzione e' stato cosi' elevato dall'art. 114,
primo comma, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa
legge.