testo in vigore dal: 1-1-1999
                                 Art. 1123.
    
    
                          RIPARTIZIONE DELLE SPESE
    
    1. Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle
    parti   comuni   dell'edificio,   per  la  prestazione  dei  servizi
    nell'interesse  comune  e  per  le  innovazioni   deliberate   dalla
    maggioranza  sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al
    valore della proprieta` di ciascuno, salvo diversa convenzione.
    
    2.  Se si tratta di cose destinate a servire i condomini  in  misura
    diversa,  le  spese  sono  ripartite  in  proporzione  dell'uso  che
    ciascuno puo` farne.
    
    3.  Qualora un edificio abbia piu` scale, cortili,  lastrici solari,
    opere   o   impianti  destinati  a  servire  una  parte  dell'intero
    fabbricato,  le spese relative alla loro manutenzione sono a  carico
    del gruppo di condomini che ne trae utilita`.
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