testo in vigore dal: 1-1-1999
Art. 1123.
RIPARTIZIONE DELLE SPESE
1. Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle
parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi
nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla
maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al
valore della proprieta` di ciascuno, salvo diversa convenzione.
2. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura
diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che
ciascuno puo` farne.
3. Qualora un edificio abbia piu` scale, cortili, lastrici solari,
opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero
fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico
del gruppo di condomini che ne trae utilita`.