testo in vigore dal: 1-1-1999
                                 Art. 1127.
    
    
               COSTRUZIONE SOPRA L'ULTIMO PIANO DELL'EDIFICIO
    
       1. Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio puo` elevare
    nuovi piani o nuove fabbriche,  salvo  che  risulti  altrimenti  dal
    titolo.  La  stessa  facolta` spetta a chi e` proprietario esclusivo
    del lastrico solare.
    
    2.  La sopraelevazione non e`  ammessa  se  le  condizioni  statiche
    dell'edificio non la consentono.
    
    3.  I  condomini  possono altresi` opporsi alla sopraelevazione,  se
    questa  pregiudica  l'aspetto  architettonico  dell'edificio  ovvero
    diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
    
    4. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini
    un'indennita`  pari  al valore attuale dell'area da occuparsi con la
    nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani,  ivi compreso quello
    da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli
    e`  inoltre  tenuto  a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o
    parte dei condomini avevano il diritto di usare.
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