testo in vigore dal: 1-1-1999
Art. 1127.
COSTRUZIONE SOPRA L'ULTIMO PIANO DELL'EDIFICIO
1. Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio puo` elevare
nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal
titolo. La stessa facolta` spetta a chi e` proprietario esclusivo
del lastrico solare.
2. La sopraelevazione non e` ammessa se le condizioni statiche
dell'edificio non la consentono.
3. I condomini possono altresi` opporsi alla sopraelevazione, se
questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero
diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
4. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini
un'indennita` pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la
nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello
da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli
e` inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o
parte dei condomini avevano il diritto di usare.