testo in vigore dal: 1-1-1999
Art. 1135.
ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI
1. Oltre a quanto e` stabilito dagli articoli precedenti,
l'assemblea dei condomini provvede:
1) alla conferma dell'amministratore e alla eventuale sua
retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante
l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e
all'impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se
occorre, un fondo speciale.
2. L'amministratore non puo` ordinare lavori di manutenzione
straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo
caso deve riferirne nella prima assemblea.