testo in vigore dal: 1-1-1999
                                 Art. 1135.
    
    
                  ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI
    
          1. Oltre a quanto e` stabilito dagli articoli precedenti,
    l'assemblea dei condomini provvede:
    
    1)  alla  conferma  dell'amministratore   e   alla   eventuale   sua
    retribuzione;
    
    2)  all'approvazione  del  preventivo delle spese occorrenti durante
    l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
    
    3) all'approvazione del  rendiconto  annuale  dell'amministratore  e
    all'impiego del residuo attivo della gestione;
    
    4)  alle  opere  di  manutenzione  straordinaria,   costituendo,  se
    occorre, un fondo speciale.
    
    2.   L'amministratore  non  puo`  ordinare  lavori  di  manutenzione
    straordinaria,  salvo che rivestano carattere urgente,  ma in questo
    caso deve riferirne nella prima assemblea.
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