testo in vigore dal: 1-1-1999
                                 Art. 1322.
    
    
                           AUTONOMIA CONTRATTUALE
    
        1. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del
    contratto  nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.
    (1)
    
    2.  Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano
    ai tipi aventi una disciplina particolare,  purche` siano diretti  a
    realizzare  interessi  meritevoli  di  tutela  secondo l'ordinamento
    giuridico.
    
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    (1) N.  Redaz.  -  Il  D.Lgs.Lgt.  23.11.44,  n.  369  ha  soppresso
    l'ordinamento  corporativo per cui le disposizioni che richiamano le
    norme corporative sono da ritenersi abrogate.
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