testo in vigore dal: 1-1-1999
Art. 1322.
AUTONOMIA CONTRATTUALE
1. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del
contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.
(1)
2. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano
ai tipi aventi una disciplina particolare, purche` siano diretti a
realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento
giuridico.
--------
(1) N. Redaz. - Il D.Lgs.Lgt. 23.11.44, n. 369 ha soppresso
l'ordinamento corporativo per cui le disposizioni che richiamano le
norme corporative sono da ritenersi abrogate.