testo in vigore dal: 1-1-1999
                                 Art. 1680.
    
    
                    LIMITI DI APPLICABILITA` DELLE NORME
    
      1. Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti
    per via d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in
    quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi
    speciali.
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