testo in vigore dal: 1-1-1999
Art. 143.
DIRITTI E DOVERI RECIPROCI DEI CONIUGI
1. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi
diritti e assumono i medesimi doveri.
2. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedelta`,
all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione
nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
3. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle
proprie sostanze e alla propria capacita` di lavoro professionale o
casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.