testo in vigore dal: 1-1-1999
                                  Art. 143.
                   DIRITTI E DOVERI RECIPROCI DEI CONIUGI
    
      1. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi
    diritti e assumono i medesimi doveri.
    
    2.   Dal  matrimonio  deriva  l'obbligo  reciproco  alla   fedelta`,
    all'assistenza    morale    e    materiale,    alla   collaborazione
    nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
    
    3.  Entrambi i coniugi  sono  tenuti,  ciascuno  in  relazione  alle
    proprie  sostanze e alla propria capacita` di lavoro professionale o
    casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
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