testo in vigore dal: 1-1-1999
                                  Art. 146.
    
    
                  ALLONTANAMENTO DALLA RESIDENZA FAMILIARE
    
     1. Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'art.
    143 e` sospeso nei confronti del coniuge  che,  allontanatosi  senza
    giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.
    
    2.  La proposizione della domanda di separazione, o di annullamento,
    o   di  scioglimento  o  di  cessazione  degli  effetti  civili  del
    matrimonio  costituisce  giusta  causa   di   allontanamento   dalla
    residenza familiare.
    
    3.  Il giudice puo`,  secondo le circostanze,  ordinare il sequestro
    dei beni del coniuge allontanatosi,  nella misura atta  a  garantire
    l'adempimento  degli  obblighi l'adempimento degli obblighi previsti
    dagli art. 143, terzo comma, e 147.
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