testo in vigore dal: 1-1-1999
                                  Art. 147.
    
    
                            DOVERI VERSO I FIGLI
    
    1. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere,
    istruire   ed  educare  la  prole  tenendo  conto  delle  capacita`,
    dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Menu' di ricerca