testo in vigore dal: 1-1-1999
                                  Art. 148.
    
    
                            CONCORSO NEGLI ONERI
    
     1. I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo
    precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro
    capacita` di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non
    hanno mezzi sufficienti,  gli altri ascendenti legittimi o naturali,
    in ordine di prossimita`, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i
    mezzi necessari  affinche`  possano  adempiere  i  loro  doveri  nei
    confronti dei figli.
    
    2.  In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza
    di  chiunque  vi  ha  interesse,  sentito  l'inadempiente ed assunte
    informazioni,  puo` ordinare con decreto che una quota  dei  redditi
    dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente
    all'altro  coniuge  o  a  chi sopporta le spese per il mantenimento,
    l'istruzione e l'educazione della prole.
    
    3.  Il decreto,  notificato agli interessati ed al  terzo  debitore,
    costituisce  titolo  esecutivo,  ma  le  parti ed il terzo debitore,
    possono proporre opposizione  nel  termine  di  venti  giorni  dalla
    notifica.
    
    4. L'opposizione e` regolata dalle norme relative all'opposizione al
    decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
    
    5.  Le  parti  ed il terzo debitore possono sempre chiedere,  con le
    forme del processo ordinario,  la  modificazione  e  la  revoca  del
    provvedimento.
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