testo in vigore dal: 1-1-1999
Art. 149.
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
1. Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli
altri casi previsti dalla legge.
2. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso,
ai sensi dell'art. 82 o dell'art. 83, e regolarmente trascritto,
cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti
dalla legge.
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