testo in vigore dal: 1-1-1999
                                  Art. 149.
                         SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
    
    1. Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli
    altri casi previsti dalla legge.
    
    2.  Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito  religioso,
    ai  sensi dell'art.  82 o dell'art.  83,  e regolarmente trascritto,
    cessano alla morte di uno dei coniugi e negli  altri  casi  previsti
    dalla legge.
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