testo in vigore dal: 1-1-1999
                                  Art. 150.
    
    
                            SEPARAZIONE PERSONALE
    
             1. E` ammessa la separazione personale dei coniugi.
    
    2. La separazione puo` essere giudiziale o consensuale.
    
    3. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione
    di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.
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