testo in vigore dal: 1-1-1999
Art. 150.
SEPARAZIONE PERSONALE
1. E` ammessa la separazione personale dei coniugi.
2. La separazione puo` essere giudiziale o consensuale.
3. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione
di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.
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