testo in vigore dal: 1-1-1999
Art. 151.
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
1. La separazione puo` essere chiesta quando si verificano, anche
indipendentemente dalla volonta` di uno o di entrambi i coniugi,
fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza
o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
2. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne
ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia
addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento
contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.