testo in vigore dal: 1-1-1999
                                  Art. 151.
    
    
                           SEPARAZIONE GIUDIZIALE
    
      1. La separazione puo` essere chiesta quando si verificano, anche
    indipendentemente dalla volonta` di uno o  di  entrambi  i  coniugi,
    fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza
    o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
    
    2.  Il  giudice,  pronunziando  la  separazione,  dichiara,  ove  ne
    ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia
    addebitabile la separazione in considerazione del suo  comportamento
    contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
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