testo in vigore dal: 1-1-1999
al: 15-3-2006
Art. 155.
PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI
1. Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei
coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento
relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale
e materiale di essa.
2. In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui
l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e
all'educazione dei figli, nonche` le modalita` di esercizio dei suoi
diritti nei rapporti con essi.
3. Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione
del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potesta` su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo
che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse
per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i
figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla
loro istruzione ed educazione e puo` ricorrere al giudice quando
ritenga che siano state assunte decisioni
pregiudizievoli al loro interesse.
4. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia
possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.
5. Il giudice da` inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei
beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potesta` sia
affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al
godimento dell'usufrutto legale.
6. In ogni caso il giudice puo` per gravi motivi ordinare che la
prole sia collocata presso una terza persona o, nella
impossibilita`, in un istituto di educazione.
7. Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e
al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto
dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi
rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo
l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti
d'ufficio dal giudice.
8. I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione
delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli,
l'attribuzione dell'esercizio della potesta` su di essi e le
disposizioni relative alla misura e alle modalita` del contributo.
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N. Redaz. - Con sentenza 27.07.89, n. 454, la Corte Costituzionale
ha dichiarato incostituzionale il comma 4 nella parte in cui non
prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione
dell'abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della
prole, ai fini della opponibilita` ai terzi.