testo in vigore dal: 1-1-1999
                 al: 15-3-2006
                                  Art. 155.
    
    
                       PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI
    
       1. Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei
    coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento
    relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale
    e materiale di essa.
    
    2. In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui
    l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e
    all'educazione dei figli, nonche` le modalita` di esercizio dei suoi
    diritti nei rapporti con essi.
    
    3. Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione
    del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potesta` su di essi;
    egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo
    che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse
    per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i
    figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla
    loro istruzione ed educazione e puo` ricorrere al giudice quando
    ritenga che siano state assunte decisioni
     pregiudizievoli al loro interesse.
    
    4. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia
    possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.
    
    5. Il giudice da` inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei
    beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potesta` sia
    affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al
    godimento dell'usufrutto legale.
    
    6. In ogni caso il giudice puo` per gravi motivi ordinare che la
    prole sia collocata presso una terza persona o, nella
    impossibilita`, in un istituto di educazione.
    
    7. Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e
    al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto
    dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi
    rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo
    l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti
    d'ufficio dal giudice.
    
    8. I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione
    delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli,
    l'attribuzione dell'esercizio della potesta` su di essi e le
    disposizioni relative alla misura e alle modalita` del contributo.
    
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    N. Redaz. - Con sentenza 27.07.89, n. 454, la Corte Costituzionale
    ha dichiarato incostituzionale il comma 4 nella parte in cui non
    prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione
    dell'abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della
    prole, ai fini della opponibilita` ai terzi.
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