testo in vigore dal: 1-1-1999
                                  Art. 156.
    
    
      EFFETTI DELLA SEPARAZIONE SUI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
    
     1. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio
    del coniuge cui non sia addebitabile la separazione  il  diritto  di
    ricevere   dall'altro   coniuge   quanto   e`   necessario   al  suo
    mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
    
    2.  L'entita` di tale somministrazione e` determinata  in  relazione
    alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
    
    3.  Resta  fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli art.
    433 e seguenti.
    
    4.  Il giudice che pronunzia la separazione puo` imporre al  coniuge
    di  prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo
    che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai
    precedenti commi e dall'art. 155.
    
    5.  La sentenza costituisce  titolo  per  l'iscrizione  dell'ipoteca
    giudiziale ai sensi dell'art. 2818.
    
    6.  In  caso di inadempienza,  su richiesta dell'avente diritto,  il
    giudice puo` disporre il sequestro di parte  dei  beni  del  coniuge
    obbligato  e  ordinare  ai  terzi,   tenuti  a  corrispondere  anche
    periodicamente somme di danaro all'obbligato,  che una parte di esse
    venga versata direttamente agli aventi diritto.
    
    7.  Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza
    di parte, puo` disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di
    cui ai commi precedenti.
    
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    N.  Redaz.  - Con sentenza 31.05.83, n. 144, la Corte Costituzionale
    ha dichiarato incostituzionale il comma 6 nella  parte  in  cui  non
    prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei
    figli di coniugi separati consensualmente.
    
    Con sentenza 19.01.87, n.  5,  la Corte Costituzionale ha dichiarato
    incostituzionale  il  comma  7 nella parte in cui non prevede che le
    disposizioni  ivi  contenute  si  applichino  ai  coniugi   separati
    consensualmente.
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