testo in vigore dal: 1-1-1999
                                  Art. 157.
    
    
                 CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE
    
    1. I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della
    sentenza di separazione,  senza che sia necessario l'intervento  del
    giudice,  con  una espressa dichiarazione o con un comportamento non
    equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
    
    2.  La separazione puo` essere pronunziata  nuovamente  soltanto  in
    relazione    a   fatti   e   comportamenti   intervenuti   dopo   la
    riconciliazione.
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