testo in vigore dal: 1-1-1999
Art. 157.
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE
1. I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della
sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del
giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non
equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
2. La separazione puo` essere pronunziata nuovamente soltanto in
relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la
riconciliazione.
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