testo in vigore dal: 1-1-1999
Art. 171.
CESSAZIONE DEL FONDO
1. La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o
dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
2. Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della
maggiore eta` dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice puo`
dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per
l'amministrazione del fondo.
3. Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed
ogni altra circostanza, il giudice puo` altresi` attribuire ai
figli, in godimento o in proprieta`, una quota dei beni del fondo.
4. Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo
scioglimento della comunione legale.