testo in vigore dal: 1-1-1999
                                  Art. 171.
    
    
                            CESSAZIONE DEL FONDO
    
     1. La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o
    dello scioglimento o  della  cessazione  degli  effetti  civili  del
    matrimonio.
    
    2.  Se  vi  sono figli minori il fondo dura fino al compimento della
    maggiore eta` dell'ultimo figlio.  In  tale  caso  il  giudice  puo`
    dettare,   su   istanza  di  chi  vi  abbia  interesse,   norme  per
    l'amministrazione del fondo.
    
    3.  Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed
    ogni altra circostanza,  il  giudice  puo`  altresi`  attribuire  ai
    figli, in godimento o in proprieta`, una quota dei beni del fondo.
    
    4.  Se  non  vi  sono  figli,  si  applicano  le  disposizioni sullo
    scioglimento della comunione legale.
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