testo in vigore dal: 1-1-1999
                                  Art. 179.
    
    
                               BENI PERSONALI
    
     1. Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali
    del coniuge:
    
    a) i beni di cui,  prima del matrimonio, il coniuge era proprietario
    o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
    
    b) i beni acquisiti successivamente al  matrimonio  per  effetto  di
    donazione  o  successione,  quando  nell'atto  di  liberalita` o nel
    testamento  non  e`  specificato  che  essi  sono  attribuiti   alla
    comunione;
    
    c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro
    accessori;
    
    d)  i  beni che servono all'esercizio della professione del coniuge,
    tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente  parte
    della comunione;
    
    e)  i  beni  ottenuti  a titolo di risarcimento del danno nonche` la
    pensione attinente alla perdita parziale o  totale  della  capacita`
    lavorativa;
    
    f)  i  beni  acquisiti  con  il  prezzo  del  trasferimento dei beni
    personali  sopraelencati  o  col  loro  scambio,  purche`  cio`  sia
    espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
    
    2.  L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art.
    2683,  effettuato dopo il matrimonio, e` escluso dalla comunione, ai
    sensi delle lettere c,  d ed f del  precedente  comma,  quando  tale
    esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso si a stato parte
    anche l'altro coniuge.
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