testo in vigore dal: 1-1-1999
                                  Art. 191.
    
    
                        SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE
    
      1. La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di
    morte presunta di  uno  dei  coniugi,  per  l'annullamento,  per  lo
    scioglimento   o   per   la  cessazione  degli  effetti  civili  del
    matrimonio,  per  la  separazione  personale,   per  la  separazione
    giudiziale   dei  beni,   per  mutamento  convenzionale  del  regime
    patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
    
    2.  Nel caso di azienda di cui alla  lettera  d  dell'art.  177,  lo
    scioglimento  della  comunione  puo` essere deciso,  per accordo dei
    coniugi, osservata la forma prevista dall'art. 162.
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