testo in vigore dal: 1-1-1999
Art. 191.
SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE
1. La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di
morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo
scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, per la separazione personale, per la separazione
giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime
patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
2. Nel caso di azienda di cui alla lettera d dell'art. 177, lo
scioglimento della comunione puo` essere deciso, per accordo dei
coniugi, osservata la forma prevista dall'art. 162.