testo in vigore dal: 1-1-1999
Art. 194.
DIVISIONE DEI BENI DELLA COMUNIONE
1. La divisione dei beni della comunione legale si effettua
ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo.
2. Il giudice, in relazione alle necessita` della prole e
all'affidamento di essa, puo` costituire a favore di uno dei coniugi
l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.
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