testo in vigore dal: 1-1-1999
                                  Art. 194.
    
    
                     DIVISIONE DEI BENI DELLA COMUNIONE
    
         1. La divisione dei beni della comunione legale si effettua
    ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo.
    
    2.   Il  giudice,   in  relazione  alle  necessita`  della  prole  e
    all'affidamento di essa, puo` costituire a favore di uno dei coniugi
    l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.
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