testo in vigore dal: 1-1-1999
Art. 2054.
CIRCOLAZIONE DI VEICOLI
1. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie e` obbligato a
risarcire il danno prodotto a persona o a cose dalla circolazione
del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per
evitare il danno.
2. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova
contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a
produrre il danno subito dai singoli veicoli.
3. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o
l'acquirente con patto di riservato dominio, e` responsabile in
solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo
e` avvenuta contro la sua volonta`.
4. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono
responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto
di manutenzione del veicolo.
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N. Redaz. - Con sentenza 29.12.72, n. 205, la Corte Costituzionale
ha dichiarato incostituzionale il comma 2 nella parte in cui esclude
che la presunzione di egual concorso dei conducenti, nel caso di
scontro tra veicoli, operi anche se uno dei veicoli non abbia subito
danni.