testo in vigore dal: 1-1-1999
                                 Art. 2054.
    
    
                           CIRCOLAZIONE DI VEICOLI
    
     1. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie e` obbligato a
    risarcire  il  danno  prodotto a persona o a cose dalla circolazione
    del veicolo,  se non prova di aver  fatto  tutto  il  possibile  per
    evitare il danno.
    
    2.  Nel  caso  di  scontro  tra  veicoli  si  presume,  fino a prova
    contraria,  che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente  a
    produrre il danno subito dai singoli veicoli.
    
    3.  Il proprietario del veicolo, o,  in sua vece,  l'usufruttuario o
    l'acquirente  con  patto  di  riservato dominio,  e` responsabile in
    solido col conducente,  se non prova che la circolazione del veicolo
    e` avvenuta contro la sua volonta`.
    
    4.  In  ogni  caso  le  persone  indicate  dai commi precedenti sono
    responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da  difetto
    di manutenzione del veicolo.
    
    --------
    
    N. Redaz. - Con sentenza 29.12.72, n.  205, la Corte  Costituzionale
    ha dichiarato incostituzionale il comma 2 nella parte in cui esclude
    che  la  presunzione  di egual concorso dei conducenti,  nel caso di
    scontro tra veicoli, operi anche se uno dei veicoli non abbia subito
    danni.
Menu' di ricerca