testo in vigore dal: 1-1-1999
Art. 262.
COGNOME DEL FIGLIO
1. Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo
lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento e` stato effettuato
contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume
il cognome del padre.
2. Se la filiazione nei confronti del padre e` stata accertata o
riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre,
il figlio naturale puo` assumere il cognome del padre aggiungendolo
o sostituendolo a quello della madre.
3. Nel caso di minore eta` del figlio, il giudice decide circa
l'assunzione del cognome del padre.