testo in vigore dal: 1-1-1999
                                  Art. 262.
    
    
                             COGNOME DEL FIGLIO
    
     1. Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo
    lo  ha  riconosciuto.  Se  il  riconoscimento  e`  stato  effettuato
    contemporaneamente  da entrambi i genitori il figlio naturale assume
    il cognome del padre.
    
    2.  Se la filiazione nei confronti del padre e`  stata  accertata  o
    riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre,
    il  figlio naturale puo` assumere il cognome del padre aggiungendolo
    o sostituendolo a quello della madre.
    
    3.  Nel caso di minore eta` del  figlio,  il  giudice  decide  circa
    l'assunzione del cognome del padre.
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