testo in vigore dal: 1-1-1999
                                 Art. 2643.
                        ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE
    
         1. Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
    
    1) i contratti che trasferiscono la proprieta` di beni immobili;
    
    2) i contratti che  costituiscono,  trasferiscono  o  modificano  il
    diritto di usufrutto su beni immobili,  il diritto di superficie,  i
    diritti del concedente e dell'enfiteuta;
    
    3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati
    nei numeri precedenti;
    
    4) i contratti che costituiscono o modificano servitu` prediali,  il
    diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
    
    5)  gli  atti  tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri
    precedenti;
    
    6)  i  provvedimenti  con  i  quali   nell'esecuzione   forzata   si
    trasferiscono  la  proprieta` di beni immobili o altri diritti reali
    immobiliari,  eccettuato il caso di vendita seguita nel processo  di
    liberazione  degli  immobili  dalle  ipoteche  a  favore  del  terzo
    acquirente;
    
    7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico.
    
    8) i contratti di locazione  dei  beni  immobili  che  hanno  durata
    superiore a nove anni;
    
    9)  gli  atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di
    pigioni o di fitti non ancora scaduti,  per un termine  maggiore  di
    tre anni;
    
    10)  i  contratti  di  societa`  e  di  associazione  con i quali si
    conferisce il godimento di beni immobili o di  altri  diritti  reali
    immobiliari,  quando  la  durata  della societa` o dell'associazione
    eccede i nove anni o e` indeterminata;
    
    11) gli atti  di  costituzione  dei  consorzi  che  hanno  l'effetto
    indicato dal numero precedente;
    
    12) i contratti di anticresi;
    
    13)  le  transazioni  che hanno per oggetto controversie sui diritti
    menzionati nei numeri precedenti;
    
    14) le sentenze che operano la costituzione,  il trasferimento o  la
    modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.
Menu' di ricerca