testo in vigore dal: 1-1-1999
                                 Art. 2951.
    
    
            PRESCRIZIONE IN MATERIA DI SPEDIZIONE E DI TRASPORTO
    
      1. Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di
    spedizione e dal contratto di trasporto.
    
    2.  La  prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il
    trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.
    
    3. Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in
    caso di sinistro, dal giorno di questo,  ovvero dal giorno in cui e`
    avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo
    di destinazione.
    
    4. Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto
    i  diritti  verso  gli  esercenti pubblici servizi di linea indicati
    dall'art. 1679.
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