testo in vigore dal: 1-1-1999
Art. 2951.
PRESCRIZIONE IN MATERIA DI SPEDIZIONE E DI TRASPORTO
1. Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di
spedizione e dal contratto di trasporto.
2. La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il
trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.
3. Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in
caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui e`
avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo
di destinazione.
4. Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto
i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati
dall'art. 1679.