testo in vigore dal: 1-1-1999
Art. 486.
POTERI
1. Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare
l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i
poteri indicati nell'art. 460, puo` stare in giudizio come convenuto
per rappresentare l'eredita`.
2. Se non compare, l'autorita` giudiziaria nomina un curatore
all'eredita` affinche` la rappresenti in giudizio.
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