testo in vigore dal: 1-1-1999
                                  Art. 486.
    
    
                                   POTERI
    
      1. Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare
    l'inventario e per deliberare,  il chiamato,  oltre che esercitare i
    poteri indicati nell'art. 460, puo` stare in giudizio come convenuto
    per rappresentare l'eredita`.
    
    2.  Se  non  compare,  l'autorita`  giudiziaria  nomina  un curatore
    all'eredita` affinche` la rappresenti in giudizio.
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