testo in vigore dal: 1-1-1999
Art. 51.
ASSEGNO ALIMENTARE A FAVORE DEL CONIUGE DELL'ASSENTE
1. Il coniuge dell'assente, oltre cio` che gli spetta per effetto
del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione,
puo` ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno
alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e
l'entita` del patrimonio dell'assente.
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