testo in vigore dal: 1-1-1999
                                  Art. 51.
    
    
            ASSEGNO ALIMENTARE A FAVORE DEL CONIUGE DELL'ASSENTE
    
      1. Il coniuge dell'assente, oltre cio` che gli spetta per effetto
    del regime patrimoniale dei coniugi e  per  titolo  di  successione,
    puo`  ottenere  dal  tribunale,  in  caso  di  bisogno,  un  assegno
    alimentare da determinarsi secondo le condizioni  della  famiglia  e
    l'entita` del patrimonio dell'assente.
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