testo in vigore dal: 1-1-1999
                                Art. 230-bis.
                              IMPRESA FAMILIARE
    
     1. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto il familiare che
    presta in  modo  continuativo  la  sua  attivita`  di  lavoro  nella
    famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo
    la  condizione  patrimoniale  della famiglia e partecipa ag li utili
    dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi  nonche`  agli
    incrementi  della  azienda,   anche  in  ordine  all'avviamento,  in
    proporzione alla  quantita`  e  qualita`  del  lavoro  prestato.  Le
    decisioni  concernenti  l'impiego  degli  utili  e  degli incrementi
    nonche` quelle inerenti alla gestione straordinaria,  agli indirizzi
    produttivi   e   alla  cessazione  dell'impresa  sono  adottate,   a
    maggioranza,  dai familiari che partecipano  all'impresa  stessa.  I
    familiari  partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacita`
    di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potesta`  su
    di essi.
    
    2.  Il  lavoro  della  donna  e`  considerato  equivalente  a quello
    dell'uomo.
    
    3.  Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come
    familiare il coniuge,  i parenti entro il terzo  grado,  gli  affini
    entro  il  secondo;  per impresa familiare quella cui collaborano il
    coniuge,  i parenti entro  il  terzo  grado,  gli  affini  entro  il
    secondo.
    
    4.   Il   diritto  di  partecipazione  di  cui  al  primo  comma  e`
    intrasferibile,  salvo che il  trasferimento  avvenga  a  favore  di
    familiari  indicati  nel  comma  precedente  col consenso di tutti i
    partecipi. Esso puo` essere liquidato in danaro alla cessazione, per
    qualsiasi causa,  della prestazione del lavoro,  ed altresi` in caso
    di  alienazione  dell'azienda.  Il  pagamento  puo` avvenire in piu`
    annualita`, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
    
    5. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i
    partecipi di cui al primo comma hanno diritto  di  prelazione  sulla
    azienda.   Si  applica,   nei  limiti  in  cui  e`  compatibile,  la
    disposizione dell'art. 732.
    
    6.  Le comunioni tacite  familiari  nell'esercizio  dell'agricoltura
    sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.
    (1)
    
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    (1) N.  Redaz.  - La L.  19.05.75, n.  151,  art.  89 ha aggiunto il
    presente articolo.
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