testo in vigore dal: 1-1-1999
Art. 230-bis.
IMPRESA FAMILIARE
1. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto il familiare che
presta in modo continuativo la sua attivita` di lavoro nella
famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo
la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa ag li utili
dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche` agli
incrementi della azienda, anche in ordine all'avviamento, in
proporzione alla quantita` e qualita` del lavoro prestato. Le
decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi
nonche` quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi
produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a
maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I
familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacita`
di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potesta` su
di essi.
2. Il lavoro della donna e` considerato equivalente a quello
dell'uomo.
3. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come
familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini
entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il
coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il
secondo.
4. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e`
intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di
familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i
partecipi. Esso puo` essere liquidato in danaro alla cessazione, per
qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresi` in caso
di alienazione dell'azienda. Il pagamento puo` avvenire in piu`
annualita`, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
5. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i
partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sulla
azienda. Si applica, nei limiti in cui e` compatibile, la
disposizione dell'art. 732.
6. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura
sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.
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(1) N. Redaz. - La L. 19.05.75, n. 151, art. 89 ha aggiunto il
presente articolo.