testo in vigore dal: 16-3-2006
Art. 155-quater.
(( Assegnazione della casa familiare e prescrizioni
in tema di residenza ))
(( Il godimento della casa familiare e' attribuito tenendo
prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il
giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i
genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'. Il diritto al
godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario
non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o
conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di
assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a
terzi ai sensi dell'articolo 2643. Nel caso in cui uno dei coniugi
cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge puo' chiedere, se
il mutamento interferisce con le modalita' dell'affidamento, la
ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi
compresi quelli economici. ))