testo in vigore dal: 16-3-2006
                              Art. 155-quater.
    
    
             (( Assegnazione della casa familiare e prescrizioni
                           in tema di residenza ))
    
         (( Il godimento della casa familiare e' attribuito tenendo
    prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il
    giudice  tiene  conto  nella regolazione dei rapporti economici tra i
    genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'. Il diritto al
    godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario
    non  abiti  o  cessi  di  abitare  stabilmente nella casa familiare o
    conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di
    assegnazione  e  quello  di  revoca sono trascrivibili e opponibili a
    terzi  ai  sensi  dell'articolo 2643. Nel caso in cui uno dei coniugi
    cambi  la residenza o il domicilio, l'altro coniuge puo' chiedere, se
    il  mutamento  interferisce  con  le  modalita'  dell'affidamento, la
    ridefinizione   degli  accordi  o  dei  provvedimenti  adottati,  ivi
    compresi quelli economici. ))
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