testo in vigore dal: 16-3-2006
Art. 155-quinquies.
(( Disposizioni in favore dei figli maggiorenni ))
(( Il giudice, valutate le circostanze, puo' disporre in favore dei
figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un
assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del
giudice, e' versato direttamente all'avente diritto. Ai figli
maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano
integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. ))