testo in vigore dal: 16-3-2006
                             Art. 155-quinquies.
    
    
             (( Disposizioni in favore dei figli maggiorenni ))
    
     (( Il giudice, valutate le circostanze, puo' disporre in favore dei
    figli  maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un
    assegno  periodico.  Tale  assegno,  salvo diversa determinazione del
    giudice,   e'  versato  direttamente  all'avente  diritto.  Ai  figli
    maggiorenni  portatori  di  handicap  grave ai sensi dell'articolo 3,
    comma   3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  si  applicano
    integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. ))
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