testo in vigore dal: 15-1-2000
Art. 202. (9) (30)
Pagamento in misura ridotta
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una
sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione
delle eventuali sanzioni accessorie il trasgressore e' ammesso a
pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla
notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
2. Il trasgressore puo' corrispondere la somma dovuta presso
l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di
versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo
prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale
contestato o notificato devono essere indicate le modalita' di
pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto
corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente
bancario.
3. Il pagamento in misura ridotta non e' consentito quando il
trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero,
trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di
esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi
altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con
se'; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve
essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.
(( 3-bis. Il pagamento in misura ridotta non e' inoltre consentito
per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3;
97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma
13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216,
comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale
di contestazione e' trasmesso al prefetto del luogo della commessa
violazione entro dieci giorni. ))