testo in vigore dal: 15-1-2000
                             Art. 202. (9) (30)
                         Pagamento in misura ridotta
      1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una
    sanzione  amministrativa  pecuniaria,  ferma  restando l'applicazione
    delle  eventuali  sanzioni  accessorie  il  trasgressore e' ammesso a
    pagare,   entro   sessanta   giorni   dalla   contestazione  o  dalla
    notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
      2.  Il  trasgressore  puo'  corrispondere  la  somma  dovuta presso
    l'ufficio  dal  quale  dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di
    versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo
    prevede,  a  mezzo  di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale
    contestato  o  notificato  devono  essere  indicate  le  modalita' di
    pagamento,  con  il  richiamo  delle  norme  sui  versamenti in conto
    corrente  postale,  o,  eventualmente,  su  quelli  in conto corrente
    bancario.
      3.  Il  pagamento  in  misura  ridotta  non e' consentito quando il
    trasgressore  non  abbia  ottemperato  all'invito  a fermarsi ovvero,
    trattandosi  di  conducente  di veicolo a motore, si sia rifiutato di
    esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi
    altro  documento  che,  ai sensi delle presenti norme, deve avere con
    se';  in  tal  caso il verbale di contestazione della violazione deve
    essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.
      ((  3-bis. Il pagamento in misura ridotta non e' inoltre consentito
    per  le  violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3;
    97,  comma  9;  100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma
    13;  124,  comma  4;  136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216,
    comma  6;  217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale
    di  contestazione  e'  trasmesso al prefetto del luogo della commessa
    violazione entro dieci giorni. ))
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